Art. 19.

      1. Dopo l'articolo 412-quater del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

      «Art. 412-quinquies. - (Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva). - Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412-quater le parti possono deferire ad arbitri la controversia.
      Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui è trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412-ter e dal quinto comma dell'articolo 412-quater, ove sia presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.
      Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-ter».